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05 agosto 2010

Terreni agricoli, eredi e affittuario

Riferimenti normativi in materia di contratti agrari

Il fratello di mio padre, coniugato e senza figli, dopo la sua morte, avvenuta nel 1997, ha lasciato in eredità alla moglie ed a noi nipoti, la sua casa ed alcuni terreni.
Nel 1999, al momento della vendita, i terreni risultavano esser stati affittati da mio zio, senza contratto scritto, ad un agricoltore del paese.
Sottolineo che la moglie di mio zio ha accettato l’affitto annuale dei terreni fino al 2009, anno in cui è deceduta.
Pongo il seguente quesito: cosa possiamo fare per liberare i terreni dall’affittuario che vorrebbe acquistarli ad un prezzo irrisorio?



In materia di contratti agrari vale il principio generale della libertà di forme sancito dall’articolo 41 della legge n. 203 del 1982.
Tale legge, dunque, attribuisce piena validità ad un contratto di affitto agrario sul solo accordo verbale delle parti essendo, infatti, sufficiente che una parte (coltivatore diretto), a fronte del versamento di un corrispettivo, conduca per fini agricoli un fondo di proprietà dell’altra parte.
La legge sottolinea inoltre che, laddove sussistano tutte le condizioni prescritte, i contratti di affitto a coltivatori diretti hanno una durata minima legale di 15 anni.
Allo scopo è necessario tuttavia che i requisiti oggettivi e soggettivi permangano per tutta la durata del contratto.
Riguardo al requisito oggettivo il contratto deve avere ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo.
Riguardo al requisito soggettivo il conduttore deve essere un coltivatore diretto.

A tal fine l’art. 6 della legge 203/82, considera coltivatore diretto colui che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole e che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.

A conforto di quanto appena esposto la Suprema Corte, con la sentenza n. 19076 del 5.9.2006, ha confermato il c.d. principio della deformalizzazione del contratto di affitto agrario a coltivatore diretto, introdotto dalla legge 203/1982, principio secondo il quale il contratto di affitto deve considerarsi esistente sulla sola base dell’accordo fra le parti.

Pertanto, per rispondere al quesito del nostro lettore, il contratto di affitto posto in essere dallo zio, benché concluso sulla base del solo accordo verbale tra le parti, deve considerarsi pienamente valido e, secondo quanto previsto dalla legge, di durata quindicinale.

Infine nel caso in cui gli eredi proprietari del fondo agricolo intendessero procedere alla vendita dello stesso durante la vigenza del contratto di affitto, la legge n. 590/1965 prescrive che l’affittuario, a parità di condizioni, ha diritto di essere preferito rispetto ad altri acquirenti (diritto di prelazione) purchè coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- CASS. CIV. SEZ. III, 05.09.2006, N. 19076
- LEGGE 203/1982
- LEGGE 590/1965


Risposta a cura di: Fabio Arieta, Gino Grilli - Terra e Vita

TAG: attivita agricole, normativa, terreni agricoli


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