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09 marzo 2010

Quesiti ai fini dell'applicazione dell'art.68

Riforma della PAC

1) Nell'ambito della rotazione triennale prevista dall'art.68 fermo restante il rispetto di coltivazione per un anno un cereale ed un anno una coltura proteica o oleaginosa è possibile fittare a coltivazione di pomodoro da industria per l'anno di assenza di vincolo di destinazione colturale? (Con precisazione che il fitto avrebbe natura stagionale e temporanea per la durata della coltura del pomodoro). Se ciò fosse possibile, nelle domande uniche Pac, cosa dovrebbero indicare il proprietario e l'affittuario?  Infine a  chi sarebbe pagato l'aiuto supplementare al proprietario o all'affittuario? 

2) Per motivi di orografia del terreno è possibile chiedere la parziale applicazione dell'art.68 su una singola particella catastale? Ossia per una superficie inferiore alla superficie catastale totale della particella.



L’applicazione nazionale dell’Articolo 68 – prevista dal Decreto ministeriale 29 luglio 2009 – è stata modificata il 9 febbraio 2010, proprio nella misura riguardante l’avvicendamento.

Le modifiche sono sostanzialmente tre:
1) l’avvicendamento passa da triennale a biennale;

2) l’avvicendamento dovrà avvenire attraverso la coltivazione nella medesima superficie, per un anno di cereali autunno-vernini (frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro) e per un anno di colture miglioratrici (pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ad erbai, con presenza di essenze leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito);

3) non c’è l’obbligo di utilizzo della semente certificata di grano duro. Alla luce della nuova normativa, la coltivazione del pomodoro non rientra tra le colture ammissibili. In merito al secondo quesito, la possibilità di parziale applicazione dell'Articolo 68 su una singola particella catastale è compatibile con la normativa comunitaria e nazionale. Infatti, il termine di riferimento della Domanda Unica della Pac non è la particella, ma la parcella agricola.

Per “parcella agricola” si intende “una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture” (Art. 2, Reg. Ce 1122/2009).

Pertanto, è anche possibile l’applicazione dell'Articolo 68 su una superficie inferiore alla superficie catastale totale della particella. Tuttavia, la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di domanda è fissata a 0,05 ettari (art. 3, D.M. 1868 del 9 dicembre 2009).


Risposta a cura di: Angelo Frascarelli - Terra e Vita

TAG: normativa, PAC, tecnica agricola, terreni agricoli


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