Servizi / L'esperto risponde
Comodati in agricoltura
Vorrei porre il seguente quesito “all’esperto risponde”.
Premesso che:
- si svolge l’attività agricola ed agrituristica nella forma della società agricola semplice composta dai familiari (madre, figlio, figlia), e che la madre e la figlia svolgono tale attività a titolo principale;
- che la società agricola semplice predetta svolge l’attività agricola ed agrituristica su terreni e fabbricati non di proprietà della società semplice ma di:
a) proprietà per il 50% di uno dei soci della società agricola ;
b) proprietà per il 50% del (padre) non socio della società semplice;
- che tali terreni e fabbricati sono stati concessi alla società semplice dai proprietari con apposito contratto di comodato, regolarmente registrato, per un periodo di quindici anni alla società semplice, con la previsione per i comodatari di poter apportare ai predetti terreni e fabbricati incrementi, migliorie, costruzioni e quant’altro al fine dello svolgimento dell’attività agricola;
- che la società agricola semplice ha, con regolari autorizzazioni e licenze edilizie, apportato ai fabbricati concessi in comodato interventi quali : ampliamenti, ristrutturazioni e nuove costruzioni al fine dello svolgimento dell’attività agricola;
- che con apposita istanza di rimborso iva ha chiesto ed ottenuto, per l’anno 2008, il rimborso iva scaturente dalla dichiarazione iva regolarmente presentata;
- che tale rimborso i.v.a., con avviso di accertamento notificato nel 2011, è stato oggetto di rettifica per il diniego del diritto alla detrazione (art.19 Dpr.633/72) da parte della competente agenzia entrate;
- che la scrivente ha provveduto, in base alle recenti sentenze n. 10079/09 e n. 3544/2010 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ed in base alla nota dell’agenzia delle entrate n° 2010/100139 del 30.6.2010, alla richiesta di revoca in autotutela dell’avviso di accertamento nel quale si negava il diritto alla detrazione dell’i.v.a. sugli acquisti; istanza di autotutela che, ragionevolmente, dovrebbe essere accolta dall’agenzia entrate;
- che l’ufficio ha provveduto, contestualmente all’emissione dell’avviso di accertamento, a chiedere l’escussione della fideiussione assicurativa a suo tempo prestata dalla società semplice per l’ottenimento del rimborso i.v.a. ottenuto e adesso negato dall’agenzia delle entrate;
- che con vostra risposta, nella domande “all’esperto risponde” del 24 giugno 2010 ed intitolata “Iva e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate” si rispondeva ad un quesito asserendo che a fronte di spese di ristrutturazione su beni di terzi oltre al diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisiti spetterebbe il diritto al rimborso i.v.a.; tutto ciò premesso e poiché non si riesce reperire “documentazione ufficiale” che ci permetta di dimostrare il diritto al rimborso i.v.a. sulle spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e costruzione, effettuate su beni di terzi dalla summenzionata società agricola semplice, si chiede di sapere in base a quale normativa, circolare o atto similare, spetti alla società agricola il diritto al rimborso dell’i.v.a. sugli investimenti indicati ed effettuati su beni di terzi a titolo di comodato, considerando come “di diritto” il diritto alla detrazione i.v.a. sugli investimenti effettuato, come meglio specificato in base alla recente giurisprudenza ed alle circolari sopra menzionate.
Più volte nelle risposte ai questiti dei lettori abbiamo trattato il complesso aspetto dell’uso dei comodati in agricoltura.
Le nostre conclusioni sono sono positive in quanto il comodato non assicura un titolo di detenzione legittimato sia sotto il profilo fiscale sia sotto il profilo civile.
Sotto il profilo fiscale basti pensare che la norma di esenzione ICI per quanto riguarda i terreni e fabbricati rurali condotti da terzi fa riferimento solo a contratti di affitto regolarmente registrati.
Basti pensare alle norma sulla competenza del reddito agrario del terreno che il concedente non dichiara solo in presenza di contratto di affitto regolarmente registrato e cosi via. Poi c’è l’aspetto civilistico legato alla legge 203/1982 (art.58 e seguenti della Legge) per il quale “Tutte le norme previste nella Legge sono inderogabili.
Le convenzioni in contrasto con esso sono nulle,…”.
Tra le convenzioni che parrebbero in contrasto nel suo caso ci potrebbe essere la facoltà concessa all’affittuario e non regolamentata di effettuare miglioramenti fondiari.
Quindi il comodato in agricoltura è un titolo da valutare molto bene.
Spesso è sufficiente dimostrare che è intervenuto un pagamento ad un qualsiasi titolo per metter in discussione addirittura la legittimità del comodato.
Quanto alla questione della legittimità della detrazione e del rimborso iva da parte della società agricola è necessaria una disamina soggettiva di tutta la documentazione che ovviamente non è possibile in questa fase.
Possiamo solo far presente che è necessario, in primo luogo, stabilire che il “permesso di costruire” sia stato rilasciato alla società e che quindi è legittimata alla costruzione. In secondo luogo va stabilito l’uso dei fabbricati rurali costruiti dalla società semplice e cioè se sono a destinazione abitativa o fabbricati destinati all’agriturismo o se si tratta di fabbricati strumentali per l’esercizio dell’attività agricola ( rimesse macchine, cantine, frantoi, ecc ecc.). Infatti mentre la detrazione è del tutto palese nel secondo e nel terzo caso nel prima caso (destinazione abitativa) sorgono alcune perplessità in quanto gli immobili abitativi destinati all’imprenditore non generano o fanno emergere un volume di vendite ai fini IVA.
Il principio giuridico della detrazione dell’IVA è basato sull’inerenza del costo e sulla pertinenza.
Mentre la giurisprudenza ha ormai assodato che un fabbricato destinato ad uso diverso di quello abitativo purché inerente e pertinente al fondo è oggetto di detrazione e di rimborso dell’eventuale eccedenza per i fabbricati abitativi permangono dei dubbi e delle incertezze molto forti sia per l’onere della prova di dimostrare l’inerenza e la pertinenza sia nella strumentalità dell’impresa ad avere un bene abitativo.
Inoltre perché sussistono le condizioni di detraibilità è comunque sempre necessario che sussistono le condizioni di detraibilità di cui all’art.19 del DPR 633/1972, vale a dire che i beni ed i servizi acquistati, in relazione ai quali vuole esercitarsi il diritto di detrazione, siano destinati ad operazioni rilevanti ai fino IVA ovvero in operazioni ad esse assimilate ( vedi Risoluzione Ministeriale 27.12.2005 n. 179 e decisione 13.12.1996 n. 6244 della Comm. Tributaria Centrale ).
In base a detto principio se un’immobile è pertanto utilizzato in parte a fini privati ed in parte a fini imprenditoriale, la detrazione deve essere effettuata solo in proporzione all’utilizzo utilizzando (dice la norma dell’art.3 dell’art.19 del DPR su citato) “criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”. Se parimenti l’utilizzo è esclusivamente privato pare evidente che la norma di detrazione dell’IVA consentono solo la detrazione per le imprese di costruzione le quali poi provvederanno alla fatturazione con IVA del corrispettivo dell’immobile all’acquirente.
Le citate sentenze della Corte di Cassazione e la nota 2010-100139 del 30.6.2011 dell’Agenzia delle Entrate analizzano solo alcuni degli aspetti proposti.
In conclusione quindi Le consiglio di farsi assistere da un esperto di contenzioso tributario che dovrà analizzare bene tutta la sua posizione e comporre nel modo più a Lei favorevole la vertenza.
Fonte normativa: art.19 art.19/bis del DPR 26.10.720 n.633 e succ. Modif.
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