Servizi / L'esperto risponde
Articolo 68 della PAC
Delucidazioni sulla rotazione biennale
Vorrei avere delle delucidazioni sulla rotazione biennale. Purtroppo ho dovuto constatare in più occasioni che presso l'ufficio che segue le mie pratiche hanno più dubbi che certezze. Spero possiate aiutarmi a diradare qualche nebbia.
Mi trovo nella assurda situazione in cui ho preparato dei terreni per la semina a grano per la prossima stagione (2010/2011) e scopro solo adesso che non posso (secondo il mio CAA) in quanto nella semina precedente (2009/2010) ho già coltivato cereali sullo stesso suolo. Tutto vero ma quello che non mi torna è che mi sembrava chiaro che la rotazione biennale fosse una opzione e non un obbligo. Mi dicono che in tutti i terreni in cui nel 2009/2010 ho messo cereali sono automaticamente entrati nel regime di rotazione biennale e quindi mi sono impegnato anche per la prossima stagione!! A me sembra davvero assurdo! Quel terreno, anche di grosse dimensioni (relativamente alla mia azienda) è stato lungamente impegnato negli anni precedenti ad erba medica, quindi avrò anche il diritto di ringranare per un anno!
Inoltre ho fatto altre domande alle quali non hanno saputo rispondere.
1) Allora la legge praticamente impedisce il ringrano da qui in futuro? RISPOSTA: Per quest'anno è così nei prossimi è tutto da vedere... (??)
2) Ma non posso tornare indietro da questa scelta automatica e involontaria che ho fatto e scegliere di ringranare? RISPOSTA: Puoi ma te lo sconsigliamo, ti pagheranno in ritardo, ti faranno mille controlli e vedrai che troveranno modo di multarti! Se proprio vuoi farlo ci firmi una liberatoria in cui ci sollevi da ogni responsabilità (Praticamente un'intimidazione!)
3) Ma i pagamenti che arriveranno quest'anno (2009/2010) riguarderanno gli ettari di rotazione biennale del biennio 08/09 - 09/10 oppure il biennio 09/10 - 10/11?
4) Perchè la legge sulla rotazione non parla mai di obblighi e di impegno per le stagioni future mentre al mio CAA mi hanno praticamente deciso loro cosa e dove dovrò seminare per il prossimo raccolto??
La rotazione biennale (o avvicendamento biennale) scaturisce dall’attuazione nazionale dell’articolo 68 del Reg. Ce 73/2009, che prevede un pagamento annuale supplementare, a favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale, come previsto dall’articolo 10 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2009.
Tale incentivo viene erogato a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella stessa superficie, almeno per un anno di cereali e almeno per un anno di colture miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate, erbai con presenza di essenze leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito. Non è necessario l’utilizzo di sementi certificate.
L’agricoltore che pratica il ringrano non può accedere alla misura.
La misura della rotazione biennale ha avuto inizio con la campagna agraria 2009/2011 (Domanda Unica 2010) e rimarrà attiva fino alla campagna agraria 2012/2013 (Domanda Unica 2013).
L’importo massimo del contributo è fissato a 100 euro/ha, all’interno di un massimale di 99 milioni di euro per tutte le colture beneficiarie. Il pagamento effettivamente erogato dipenderà delle richieste pervenute ad Agea; tenuto conto delle superfici potenzialmente beneficiarie, l’importo effettivo potrebbe aggirarsi intorno ai 80-90 euro/ettaro.
L’adesione alla rotazione biennale dell’articolo 68 è volontaria. Quindi l’agricoltore può scegliere liberamente di aderire alla misura. Nessuno può obbligare l’agricoltore ad aderire alla misura.
Se l’agricoltore ha aderito alla misura con la Domanda Unica 2010, può presentare una domanda di revoca parziale ai sensi dell’art. 25 del Reg. Ce 1122/2009, rinunciando al pagamento supplementare dell’articolo 68. La revoca parziale è possibile “a condizione che l’imprenditore non sia stato informato da Agea dell’intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall’autorità competente nella sua domanda” (Circolare Agea n. 13 del 22 aprile 2010).
La domanda di revoca parziale ai sensi dell’art. 25 del Reg. Ce 1122/2009 può essere presentata “fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte di Agea” (Circolare Agea n. 13 del 22 aprile 2010). Quindi l’agricoltore ha ancora la possibilità di revocare l’adesione all’articolo 68.
Qualora l’agricoltore voglia mantenere l’adesione all’avvicendamento biennale dell’articolo 68, avendo coltivato grano nella campagna agraria 2009/2010, deve coltivare un coltura miglioratrice nella campagna agraria 2010/2011. In tal caso, i pagamenti relativi alla Domanda Unica 2010 riguarderanno gli ettari a rotazione biennale delle campagne agrarie 2009/2010 - 2010/2011.
TAG: incentivi, normativa, PAC, tecnica agricola, terreni agricoli
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