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10 maggio 2010

Accesso alla riserva nazionale e richiesta di titoli

Requisiti e ammissibilità delle superfici

Una nuova azienda (società semplice nata il 09/09/2009) con la disponibilità in affitto di ha 3,80 di vigneto più ha 0,50 di oliveto può fare richiesta alla riserva nazionale per avere dei titoli? Si precisa che questi terreni prima non erano agganciati a nessun titolo in quanto non ammissibili.



Una società semplice, nata il 09/09/2009, può accedere alla riserva nazionale, se rientra nella fattispecie del “nuovo agricoltore” ovvero che i soci non hanno svolto attività agricola nei cinque anni precedenti.

L’accesso alla riserva nazionale 2010 (con domanda da presentare entro il 15 maggio 2010) è consentito a situazioni nuove che si sono venute a creare successivamente al 15 maggio 2009 ovvero dopo la data di scadenza dell’ultima Domanda Unica. Pertanto il lettore rientra in questa fattispecie e possiede i requisiti soggettivi per l’accesso alla riserva nazionale.

Tuttavia occorre prestare attenzione alla ammissibilità delle superfici. La normativa prevede che il “nuovo agricoltore” può ricevere i titoli dalla riserva nazionale su tutti gli ettari ammissibili che detiene e che dichiara nella domanda di accesso alla riserva.

La superficie ammissibile per la domanda di accesso alla riserva è “qualsiasi superficie agricola, escluse le superfici destinate a colture forestali o a colture permanenti diverse da oliveti ed agrumeti” (Decreto ministeriale 24 marzo 2005 e successive modificazioni).

In altre parole, per l’accesso alla riserva nazionale, non sono ammissibili le superfici a vigneti, frutteti, vivai, bosco a breve rotazione, colture forestali ed altri imboschimenti.

A tal proposito, si sottolinea che la superficie ammissibile per l’accesso alla riserva è diversa dalla superficie ammissibile per l’abbinamento dei titoli. Infatti, per l’abbinamento dei titoli, i vigneti e il bosco a breve rotazione sono superfici ammissibili; invece non lo sono per l’accesso alla riserva. Pertanto, nel caso posto dal lettore, la superficie ammissibile alla riserva nazionale è solamente quella a oliveto e non quella a vigneto.

Tuttavia, la normativa nazionale prevede che l’accesso alla riserva nazionale è consentito solamente per superfici pari o superiori ad un ettaro.

Siccome il lettore possiede una superficie ad oliveto inferiore ad un ettaro, non detiene i requisiti oggettivi per l’accesso alla riserva nazionale.


Risposta a cura di: Angelo Frascarelli - Terra e Vita

TAG: normativa, PAC, terreni agricoli


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